PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 56 della Costituzione in materia di elettorato passivo per le elezioni della Camera dei deputati).

      1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno un'età compresa tra i diciotto e i settantacinque anni».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica).

      1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
      Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno un'età compresa tra i venticinque e i settantacinque anni».