1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno un'età compresa tra i diciotto e i settantacinque anni».
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno un'età compresa tra i venticinque e i settantacinque anni».